Burocrazia Zero
Sezione relativa alla "Burocrazia zero", come indicato all'art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013.
L'art. 37, comma 3, del D.L. 69/2013, convertito con modificazioni nella Legge 98/2013, che prevedeva che "Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale l'elenco delle attività delle imprese soggette a controllo. Si intendono non soggette a controllo tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle suindicate disposizioni" è stato abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2016 n. 10.
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